PAT: come sottoscrivere e asseverare la procura alle liti

Le regole del PAT per sottoscrivere e asseverare la procura alle liti sono differenti rispetto al PCT.

Il DPCM n. 40/2016, tra le tante novità, ha indicato una modalità di autenticazione della procura alle liti specifica per il processo amministrativo telematico. Pertanto, dal 1 Luglio 2016, anche l’avvocato amministrativista dovrà autenticare la procura alle liti con l’apposizione della firma digitale.

Infatti, la validità e autenticità della procura nel PCT è assicurata dall’apposizione della firma digitale del difensore, ai sensi dell’art. 83 c.p.c.

Al contrario, nel PAT, sarà necessario distinguere in tre ipotesi per autenticare correttamente la procura alle liti, seguendo quanto indicato dall’art. 8 DPCM 40/2016.

  • CASI IN CUI LA PROCURA E’ RILASCIATA SU SUPPORTO INFORMATICO: 

L’art. 8 non prevede espressamente il caso in cui il cliente sottoscriva la procura alle liti utilizzando un token di firma. Il primo comma dell’art. 8 indica che “la procura alle liti e’ autenticata dal difensore, nei casi in cui e’ il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale“: questa previsione generale permette l’autenticazione della procura alle liti rilasciata su supporto informatico con l’apposizione della sola firma digitale, dal momento che l’ulteriore asseverazione è prevista solo nel caso indicato nel secondo comma e di seguito illustrato.3

  • CASI IN CUI LA PROCURA E’ RILASCIATA SU SUPPORTO CARTACEO:

Nel caso in cui il cliente sottoscriva a mano su un foglio di carta la procura alle liti, il difensore dovrà apporre la propria firma autografa e estrarne una copia per immagine tramite scansione.

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L’autentica non avviene, tuttavia, con la sola apposizione della firma digitale (come nel PCT), in quanto l’art. 8 DPCM 40/2016 richiede che l’avvocato “procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale“.

Pertanto, tale modalità di autenticazione si distingue ulteriormente:

Se l’attestazione di cui all’art. 22, co. 2 CAD viene apposta sul medesimo documento recante la procura, la firma digitale è di per sé idonea a autenticare la procura.

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Al contrario, se tale attestazione viene apposta su foglio separato, è necessario indicare, oltre all’attestazione di conformità, l’impronta HASH (impronta della copia informatica e riferimento temporale).

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  • CASI DI RICORSO COLLETTIVO:

Qualora le procure siano conferite su più supporti cartacei, il difensore estrae un’unica copia per immagine per tutte le procure e opera l’attestazione nelle medesime modalità sopra descritte.

Per quanto attiene all’apposizione della firma digitale, è necessario coordinare tali disposizione con l’art. 6, co.5 All. A DPCM 40/2016, il quale indica che “I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti“.

Pertanto, secondo la norma non è necessario firmare preventivamente la procura alle liti o l’asseverazione separata, in quanto la firma digitale apposta sul ModuloDepositoRicorso o sul ModuloDepositoAtto si estende automaticamente a tutti i file allegati.

Tuttavia, tale “estensione” rappresenta una finzione giuridica, dal momento che, a livello tecnico, nessuna firma viene apposta ai singoli documenti.

Tale circostanza porta ad alcuni problemi di conservazione, con risvolti futuri non ancora delineabili. Per tale motivo, si consiglia di firmare digitalmente la procura alle liti prima di allegarla al Modulo per il deposito.

Inoltre, parte della giurisprudenza si è espressa in senso contrario alla norma tecnica che dispone l’estensione della firma apposta sul modulo. Per tale motivo, l’orientamento richiamato ritiene che la firma digitale vada apposta su ogni singolo atto o documento di cui è richiesta la firma come, ad esempio, la procura alle liti o l’attestazione di conformità.

Nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, il ricorso e la procura alle liti saranno già stati previamente firmati e, pertanto, sarà sufficiente allegare i documenti informatici notificati.

Tuttavia, nel Portale dell’Avvocato, la ricevuta di avvenuta consegna completa non viene inserita tra i “Documenti” ma nel campo “Notifica”, pertanto l’avvocato potrà valutare l’opportunità di creare una attestazione di conformità su foglio separato da inserire nell’elenco documenti, al fine di rendere immediatamente individuabile l’attestazione da parte del Collegio.

La firma digitale deve essere apposta in formato Pades-BES. Sei sicuro di aver impostato correttamente Adobe Acrobat Reader DC? Consulta queste guide.

Come inserire l’attestazione di conformità? Clicca qui per i formulari!

12 pensieri su “PAT: come sottoscrivere e asseverare la procura alle liti

  1. Approfondimento molto chiaro ed interessante. Mi chiedo tuttavia se sia ancora possibile la procura a margine e in questo caso cosa si debba scannerizzare e caricare nel campo “procura alle liti” del ModuloDepositoRicorso.

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    1. Grazie Marco! Le istruzioni indicano che bisognerà ottenere la procura sempre su foglio separato. Se rilasciata a margine si può caricare scansione e attestarla, ai fini della procura non c’è problema. Diventa, invece, problematico attestare la conformità dell’atto cartaceo notificato con procura a margine rispetto all’atto principale che, naturalmente, non conterrà la procura a margine firmata.

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  2. buonasera, sono un pochino in confusione ho bisogno di notificare un ricorso al tar cartaceo (cioè attraverso gli ufficiali giudizari), devo stampare il pdf firmato digitalmente del ricorso e allegare una attestazione di corfotmità dello stesso all’originale in mio possesso, devo altresi allegare la procura scansita e firmata prima cartacea e poi digitalmente ed asseverare e/o attestare anche qui la conformità all’originale in mio possesso? infine la relata è quella classica, cioè quella che abbiamo utilizzato finora per il TAR?

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    1. Buonasera, non è necessario attestare alcunché al momento della notifica cartacea. Può procedere come ha sempre fatto. Al momento del deposito, invece, dovrà attestare la conformità della scansione dell’atto notificato cartaceamente.

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  3. Buonasera, ho necessità di capire se vado incontro ad inammissibilità od altro con riferimento ad un ricorso al tar notificato via pec e depositato telematicamente.
    Ho notificato il nativo digitale, la procura rilasciata su cartaceo e la reata di notifica. Ho firmato digitalmente i tre atti ma con firma cades, con la precisazione che nella relata ho attestato la conformità all’originale degli altri due, ma l’attestazione non è stata esguita correttamente con l’impronta ed altro bensì secondo le modalità di attestazione delle notifiche proprie del processo civile.
    Il successivo deposito è stato fatto invece correttamente: ho depsitato il ricorso natuvo digitale questa volta con la firma pades, la procura con attestazione interna al cartaceo scansionato e relativa firma pades.
    Cosa mi accadrà?

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  4. Caro,
    ho molti dubbi.
    Mi hanno suggerito di notificare in cartaceo come ho sempre fatto.
    Ma di depositare poi un pdf nativo con firma digitale e separata procura in calce sempre digitale.
    Praticamente mi consigliano di creare due originali seppure coincindenti.
    In effetti, se le norme impongono di depositare il ricorso nativo non vedo come potrei notificare un cartaceo.
    Tu suggerisci di scansionare per immagine il cartaceo?
    Si può?
    Quale norma lo consente?

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  5. Ho capito.
    Sotto la voce ricorso deposito il nativo PDF con firma digitale.
    Sotto la voce notifica deposito il ricorso scansionato assieme alle notifiche anch’esso firmato in via digitale e asseverato

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