Decreto Legge 168/2016: cosa cambia per il PAT tra poteri di autentica, copie “di cortesia” ex lege e il doppio binario fino al 2018

Il D.L. 168/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 Agosto 2016 e reca numerose disposizioni sul processo amministrativo telematico. Ecco quali.

Le novità introdotte dal D.L. 168/2016 mutano in modo considerevole la fisionomia del PAT, nel tentativo di garantire la sua operatività al momento dell’entrata in vigore il 1 Gennaio 2017.

Il Decreto Legge adottato dal Consiglio dei Ministri ha apportato modifiche sia al Codice del Processo Amministrativo, sia alle Specifiche Tecniche di cui al DPCM n. 40/2016, oltre a prevedere una rideterminazione della dotazione organica del Consiglio di Stato e delle Corte territoriali per assicurare la funzionalità del SIGA, il Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa.

Di seguito, vengono riportate le principali novità introdotte con il Decreto Legge.

Domicilio digitale

Viene introdotto nel PAT il domicilio digitale, tramite l’espresso richiamo all’art. 16 sexies D.L. 179/2012. Per tale motivo, dal 1 Gennaio 2018 la notifica in cancelleria sarà legittima solo qualora non sia possibile notificare all’indirizzo di posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario.

Potere di autentica

Come per il PCT, viene riconosciuto all’avvocato amministrativista il potere di attestare la conformità delle copie informatiche anche per immagine degli atti processuali, dei provvedimenti dei giudici, dei documenti formati su supporto analogico e detenuti in originale.

Tale ultimo caso fa riferimento al caso del ricorso che venga notificato “cartaceo”, per il quale è necessario estrarre una copia per immagine tramite scansione, da depositare unitamente alla asseverazione di conformità di cui all’art. 22,co.2 C.A.D.

Tale disposizione, per quanto attiene all’autenticazione di copie informatiche quali gli atti depositati o i provvedimenti del giudice, risulta invece di non immediata comprensione, atteso che il decreto legge non ha abrogato l’art. 16 DPCM 40/2016, che prevede il procedimento per il rilascio del duplicato informatico da parte della Segreteria, previo pagamento dei diritti di copia.

Copia di cortesia…per legge!

Per il primo anno del PAT, ovvero dl 1 Gennaio 2017 al 1 Gennaio 2018, con riferimento ai giudizi introdotti in via telematica viene richiesto il deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.

Istituito il doppio binario, abrogato il PAT facoltativo.

Viene abrogato il comma 1 bis dell’art. 2 del D.L. 117/2016, convertito con modificazioni dalla L. 161/2016. La norma prevedeva l’istituzione di un doppio binario per l’avvio del PAT, con la possibilità di deposito telematico facoltativo dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2017.

Tuttavia, l’entrata in vigore del PAT riguarderà unicamente i giudizi introdotti telematicamente a partire dal 1 Gennaio 2017. Il deposito cartaceo, secondo le norme oggi vigenti, continuerà invece per tutti i ricorsi depositati anteriormente alla data di entrata in vigore del PAT limitatamente al grado di giudizio nei quali sono pendenti.

Per tutti i ricorsi, anche quelli depositati con modalità cartacea, il processo telematico sarà l’unica modalità di deposito a partire dal 1 Gennaio 2018.

4 pensieri su “Decreto Legge 168/2016: cosa cambia per il PAT tra poteri di autentica, copie “di cortesia” ex lege e il doppio binario fino al 2018

  1. Innanzitutto complimenti per il blog.

    Non riesco a comprendere quali sono le novità in merito all’attestazione di conformità all’originale.
    Nella versione originaria del PAT, il modulo di deposito del ricorso obbligava l’avvocato a depositare la scansione del ricorso cartaceo, che doveva riportare l’attestazione di conformità all’originale (e sulle modalità pratiche di eseguire l’autenticazione ognuno proponeva un metodo diverso).
    Mi pare di comprendere che il d.l. appena approvato non abbia modificato i termini della questione.

    L’avvocato deve ancora autenticare il ricorso cartaceo che va a depositare: onere, a mio avviso, del tutto superfluo e che comunque potrebbe esser semplificato inserendo nel modulo un apposita riquadro che, se cliccato, permette al difensore di dichiarare che le scansioni caricate sono conformi all’originale.

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    1. Grazie Massimiliano, condivido le tue perplessità. Il nuovo comma 2 ter dell’articolo 136 aggiunge la possibilità di asseverare come conformi le copie informatiche dei provvedimenti del giudice, degli atti processuali di parte e del documento formato su supporto analogico. Quindi si tratta di un’estensione oggettiva rispetto a quanto previsto originariamente dall’art. 14DPCM 40/2016 che si riferiva alla procura e alla notifica cartacea, come tu hai già ben evidenziato. Ritengo che la norma sia poco efficace, dal momento che non mi sembra preveda un potere di autenticazione dei documenti presenti nel fascicolo informatico. Come a dire: voi le copie le potete autenticare, ma a monte il duplicato lo dovete ottenere pagando i diritti di copia alla Segreteria. Mi sembra contorto, spero volessero indicare altro. Auspico che in fase di conversione del DL sia chiarito questo punto, inserendo nel nuovo comma “dal fascicolo telematico” e abrogando l’art.16 delle Specifiche tecniche. Speriamo.

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  2. Mi interessa approfondire sui termini di deposito delle copie di cortesia.
    In udienza, ho tratto l’impressione che il Collegio ritenesse necessario il relativo deposito entro il medesimo termine fissato per il deposito delle difese.
    Non ho tuttavia trovato una norma che fissasse un termine preciso.
    Cosa mi è sfuggito ?

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    1. Non le è sfuggito nulla. Non è indicato un termine né nelle norme né nelle circolari. La “cortesia” dell’avvocato vorrebbe che le copie fossero messe a disposizione prima dell’udienza. La “cortesia” del giudice vorrebbe che il deposito cartaceo non fosse imposto nello stesso termine di scadenza del deposito telematico visto che, inserendo tale termine, si andrebbe a snaturare l’utilità stessa del PAT.

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