Conversione in Legge del D.L. 168/2016: le novità sul PAT

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2016 la Legge di conversione n. 197 del 25/10/2016, del D.L. 168/2016. Ecco le novità sul PAT!

Il DL 168/2016 prevede alcune significative novità per l’attuazione del processo amministrativo telematico. In un precedente articolo avevo già commentato le principali novità.

In sede di conversione, sono state introdotte alcune rilevanti modifiche:

Potere di autentica completo

Oltre al potere già previsto dal Dl 168/2016 di attestare conforme la copia per immagine dell’atto provvedimento o documento detenuto in originale, è finalmente esteso agli avvocati amministrativisti lo stesso potere di autenticazione degli atti presenti nel fascicolo informatico già previsto per gli avvocati civilisti.

Stando al testo del decreto, l’avvocato poteva solo autenticare la conformità della copia ottenuta tramite scansione dell’originale mentre, in seguito alla modifica apportata in sede di conversione, ora il difensore potrà autenticare atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal pagamento dei diritti di copia.

Pertanto, rimane potere esclusivo delle segreterie dei TAR e del Consiglio di Stato solo il rilascio della copia autentica del titolo esecutivo.

La questione dei domiciliatari

Per un “refuso” nel testo del decreto era stato previsto che i soli a poter effettuare i depositi telematici fossero gli avvocati domiciliatari, anziché il difensore direttamente. Tale previsione, chiaramente contraddittoria rispetto alla finalità del processo telematico, è stata corretta, ed ora sia il difensore che il domiciliatario sono legittimati all’invio dei moduli di deposito.

Limiti dimensionali dei singoli files

Il nuovo art. 13, comma 1 dell’Allegato A DPCM 40/2016 prevede che è compito del Segretario generale della giustizia amministrativa individuare con proprio decreto limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload.

Anche i pareri verranno firmati digitalmente

Novità anche per le sezioni consultive del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in quanto a decorrere dal 1 gennaio 2017 anche i pareri dovranno essere sottoscritti con firma digitale.

 

8 pensieri su “Conversione in Legge del D.L. 168/2016: le novità sul PAT

    1. Ciao Frediano. A dicembre, salvo cambiamenti, non ci sarà la sperimentazione, perciò si continuerà ad applicare il deposito cartaceo classico, da codice. Per quanto riguarda l’invio della copia telematica, bisognerà utilizzare il vecchio modulo di deposito pec, non i nuovi moduli del PAT.

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  1. Pensi sia corretto, ovviamente ai fini pratici, terminare la sperimentazione a novembre e quindi, salvo cambiamenti, tornare al ”vecchio modus operandi” per il solo mese di dicembre?
    Forse a questo punto sarebbe stato più logico sfruttare la sperimentazione anche per dicembre!!
    Grazie

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    1. Considera che la sperimentazione non serve solo agli avvocati, ma anche al sistema per raccogliere segnalazioni e apportare migliorie prima di gennaio. In questo senso fotografare una situazione circoscritta può avere senso. Piuttosto, la sperimentazione prevede alcuni adempimenti non dovuti nel PAT (numero agid….) perciò chi sperimenta lo fa con un procedimento non completamente fedele a quello che si avrà da gennaio.

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  2. Buongiorno, non so se sia possibile avere una risposta alla seguente domanda, ci provo: nel modulo deposito ricorso alla sezione allega atto digitale, dovrò inserire il ricorso stesso precedentemente firmato in pades con annessa anche la procura? mentre nella sezione procura elle liti dovrò allegare in pdf la sola procura alle liti anche in questo caso precedentemente firmata in pades?
    Ringraziando per il prezioso aiuto saluto cordialmente.

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    1. E’ necessario distinguere le due ipotesi. Per quanto riguarda l’atto principale (es. il ricorso) si tratterà necessariamente di un documento informatico nativo digitale (word-> salva con nome -> PDF) perciò la procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo non potrebbe mai essere annessa, in quanto frutto di scansione. Nel caso in cui la procura alle liti nasca come documento nativo digitale e il cliente apponga la firma digitale, è comunque necessario tenere distinti i due documenti. Perciò, nel primo campo verrà allegato SOLO il PDF nativo digitale del Ricorso o dell’atto, mentre la procura (come nativo digitale o come copia per immagine, a seconda della modalità della firma) dovrà essere allegata da sola nell’apposito campo.

      Per quanto riguarda la necessità di firmare singolarmente gli atti e documenti prima dell’allegazione: l’art. 6 DPCM 40/2016 indica che è sufficiente firmare digitalmente solo il Modulo, ma questo porta ad alcuni problemi di conservazione. Consiglio, quindi, di procedere con cautela e firmare digitalmente almeno l’atto e la procura prima di allegarli.

      Troverai queste informazioni più nel dettaglio nel seguente articolo: https://processoamministrativotelematico.wordpress.com/2016/11/19/come-compilare-il-modulo-di-deposito-del-ricorso/

      Fammi sapere se ho chiarito i tuoi dubbi, buon lavoro!

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