Come compilare il Modulo di Deposito del Ricorso?

La Guida completa con i consigli e le FAQ della sperimentazione.

Il ModuloDepositoRicorso attuale è la versione 2.00, scaricabile da questo link. Il Modulo può essere salvato con alcune parti precedentemente salvate (es. Sede, difensore ecc.) ma si consiglia di controllare sempre di utilizzare una versione aggiornata del Modulo. Qualora fosse necessario depositare più ricorsi con dati simili (es. ricorsi individuali di più candidati non ammessi all’orale da una stessa Commissione) è possibile utilizzare un modulo compilato come base per rendere più veloce la compilazione. Una volta firmato, tuttavia, il Modulo diventa immodificabile.

Il ModuloDepositoRicorso deve essere compilato in modo sequenziale dall’alto verso il basso, in quanto si tratta di un modulo dinamico. Qualora fosse necessario correggere un campo, è necessario cliccare su X per chiudere il campo e quindi crearne uno nuovo utilizzando il tasto AGGIUNGI. In senso contrario, la modifica potrebbe non essere registrata (es. nel campo “notifica” non sarebbe possibile selezionare la parte con il nome corretto).

La dimensione del Modulo compilato, comprensivo di firma digitale, non deve superare i 30 MB (in caso di invio a mezzo PEC) o 50 MB (in caso di upload).

Per controllare i differenti limiti dimensionali dei Moduli e dei files da allegare clicca qui.

  • Sede

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Per indicare la Sede è necessario cliccare per aprire la tendina e selezionare il Giudice nella Sede competente.

  • Ricorso

E’ possibile selezionare la Tipologia di Ricorso da depositare (es. ricorso ordinario; ricorso in ottemperanza).

Nella sezione “Atto digitale” è necessario caricare il documento informatico nativo digitale del ricorso: si tratta dell’originale del ricorso, ottenuto da un programma di videoscrittura (es. Trasformare un documento word con “Salva con nome” in PDF).

11Durante la sperimentazione, sebbene alla Segreteria del TAR o del Consiglio di Stato venga consegnato il ricorso “originale” cartaceo, è comunque necessario inserire in questa sezione l’atto digitale nelle modalità descritte (il documento informatico utilizzato per stampare il ricorso) e NON la scansione dell’atto cartaceo.

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  • Ricorrente

In questa sezione è possibile indicare uno o più ricorrenti. A questo fine, è necessario prima selezionare la natura del ricorrente (es. persona fisica; persona giuridica) e cliccare quindi su AGGIUNGI. In caso di errore, è sufficiente cliccare su X per rimuovere il campo e procedere nuovamente a crearne uno nuovo con AGGIUNGI.

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Il Tasto “Allega Excel” risulta invece utile in caso di ricorsi collettivi, dal momento che, in tale ipotesi, è possibile caricare un file excel recante l’elenco del nome delle parti e del loro codice fiscale/partita iva, così da non dover compilare il ModuloDepositoRicorso in ogni sua sezione.

Il Foglio Excel utilizzabile si può scaricare da questo link.

Il tasto “No CF” deve essere indicato solo qualora il ricorrente non possegga il codice fiscale (es. cittadino straniero).

  • Difensore

In questo campo il difensore dovrà inserire i propri dati. In caso di più difensori sarà necessario cliccare sul tasto “Aggiungi”.

Qualora la parte voglia stare in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 23 c.p.a, dovrà cliccare sull’apposita spunta. Ci si riferisce, ad esempio, al caso del giudizio elettorale o dei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa.

Infatti, ai sensi dell’art. 136, co. 2 c.p.a. anche le parti che stanno in giudizio personalmente sono obbligate a depositare tutti gli atti con modalità telematica. In casi eccezionali, la parte può essere dispensata dalla trasmissione e formazione dell’atto con modalità informatica.

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  • Domicilio digitale e comunicazioni

Il D.L. 168/2016 ha modificato l’art. 25 c.p.a., introducendo un rinvio all’art. 16 sexies del D.L. 179/2012. Si tratta dell’introduzione del c.d. domicilio digitale, per il quale le notificazioni devono essere eseguite presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai registri previsti dal CAD o dal ReGinde.

Per tale motivo, l’indicazione dell’indirizzo PEC nel Modulo comporterà il venir meno della norma di cui all’art. 25 c.p.a. per cui, in assenza di elezione di domicilio, la parte si intende domiciliata presso la Segreteria del TAR o del Consiglio di Stato. Ciò, è espressamente previsto dall’art. 7 D.L. 168/2016, il quale indica che il primo comma dell’art. 25 c.p.a. non si applica a decorrere dal 1 Gennaio 2018 per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.

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Per quanto riguarda le comunicazioni, il nuovo comma 1 dell’art. 136 c.p.a. prevede che ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni a ciascun avvocato componente del collegio difensivo. Per tale motivo, è bene considerare se spuntare la casella “invio ad intero collegio difensivo” o “invio al solo domiciliatario” in seguito ad una valutazione sull’organizzazione del lavoro all’interno dello Studio e con il collega domiciliatario.

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  • Resistente/controinteressato

La compilazione del campo “resistente/controinteressato” segue le stesse regole del campo “Ricorrente”, anche qui con la possibilità di allegare un Modulo Excel in alternativa alla compilazione.

L’inserimento del codice fiscale è facoltativo, ma se ne raccomanda comunque l’indicazione. Solo al fine di reperire celermente il codice fiscale delle Amministrazioni, si consiglia la consultazione di IndicePA.

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  • Oggetto della domanda e/o provvedimenti impugnati. Materia e Autorità emanante principale.

Dal momento che il campo può contenere fino a 16.000 caratteri, si consiglia di utilizzare la funzione copia/incolla, utilizzando l’apposita sezione redatta nel ricorso che contiene l’indicazione dei provvedimenti impugnati e il “PQM”.

Nella attuale versione 2.0 del Modulo i campi “Materia” e “Autorità emanante principale” sono stati rimossi.

Il campo “Materia” può essere compilato selezionando una delle voci indicate nel menu a tendina.  L’elenco delle materie contenuto nel Modulo di deposito del ricorso non corrisponde alla divisione delle materie utilizzata dai TAR e dal Consiglio di Stato per l’attribuzione dei ricorsi alle sezioni.

Il campo “Autorità emanante principale” permette di inserire manualmente il nome dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato qualora non sia presente tra le voci del menu a tendina. A tal fine, è necessario cliccare su “Altro” e compilare la sezione apposita.

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  • Istanze

In tale sezione è necessario spuntare ogni casella per indicare se sia presente la corrispondente istanza all’interno del ricorso. Se correttamente compilata, questa sezione si presenta in una lista di “SI” e “NO”, senza lasciare alcuno spazio libero.

La mancata compilazione di una delle sezioni  “cliccabili” comporta  un errore.

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  • Domanda di fissazione dell’udienza

La compilazione di questo modulo segue le stesse regole del campo “Ricorso” e, pertanto, il documento informatico da allegare deve essere un documento nativo digitale.

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  • Elenco documenti

E’ preferibile che l’inserimento dei documenti avvenga nell’ordine indicato nel ricorso. Qualora si decida di inserire un Elenco dei documenti, esso deve essere inserito nel campo 1. Si tratta, comunque, di facoltà del difensore, in quanto il Modulo genererà un elenco automaticamente.

progetto-senza-titolo-1Una volta depositato il Modulo, sarà possibile notare che nel Portale dell’Avvocato, all’interno del Dettaglio fascicolo, i documenti saranno caricati nell’ordine con il quale sono stati allegati al ModuloDepositoRicorso.

Cliccando sul tasto “Aggiungi” è possibile inserire tanti campi quanti sono i documenti da inserire. Il campo “Descrizione” permette l’inserimento di soli 50 caratteri, pertanto si consiglia di inserire una descrizione efficace che permetta un’immediata individuazione del documento da parte del Giudice.

A differenza di quanto avviene nel PCT non sarà possibile indicare all’interno del ricorso dei link per l’apertura diretta dei documenti. Tuttavia, sarà possibile per parti e Giudici aprire ogni singolo documento all’interno del Portale sul sito istituzionale della giustizia-amministrativa.

Infatti, è necessario allegare ogni singolo documento nella sezione corrispondente alla sua descrizione. Pertanto, in caso di documenti formati su supporto cartaceo, sarà necessario eseguire tante scansioni quanti sono i documenti da allegare.

Bisogna comunque considerare il fatto che il DPCM 40/2016 dispone una preferenza per il documento informatico nativo digitale. Infatti, il comma 5 dell’art. 12 All. A, DPCM 40/2016 dispone che il deposito di documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei (scansione) è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.

check-mark-1292787_960_720Tale preferenza deve essere letta alla luce dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo per tutte le P.A. di emettere i propri provvedimenti e gestire i propri documenti con modalità esclusivamente digitali, come disposto dal DPCM 13 Novembre 2014.

I formati ammessi dall’art. 12 dell’All. A, DPCM 40/2016 sono:

– PDF ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale;

– TXT;

-XML;

-JPG, JPEG, GIF, TIF; TIFF (Immagini);

-.msg, .eml (estensioni dei messaggi di posta elettronica, MA contenenti file in formati ammessi;

-.zip, .rar (formati compressi).

La dimensione di ogni atto o documento allegato al Modulo non può superare i 10 MB.

Attestazione di conformità.

A differenza di quanto previsto nella versione precedente del ModuloDepositoRicorso, non è più possibile allegare l’attestazione di conformità su documento separato nell’apposita sezione del Modulo. Pertanto, qualora fosse necessario attestare la conformità su documento separato di una copia per immagine ai sensi dell’art. 22, co. 2 CAD (es. la procura alle lite formata su supporto cartaceo dalla quale si estrae un documento informatico tramite scansione) è necessario allegare tale documento nella sezione Documenti. Tale documento può recare più attestazioni di conformità, qualora vi fosse la necessità di attestare conformi più documenti.

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  • Procura alle liti

In questa sezione è necessario indicare le parti che hanno conferito la procura. In caso di ricorso collettivo, l’art. 8 DPCM 40/2016 permette di estrarre un unico documento dalla scansione di una pluralità di procure alle liti formate su supporto cartaceo. La data fa riferimento alla data nella quale è stata sottoscritta la procura alle liti.

12Per le modalità di attestazione di conformità della procura alle liti, si rimanda a questo precedente articolo.

E’ possibile utilizzare la procura a margine nel PAT?

Tale dubbio ha motivo d’essere durante la sperimentazione, ma dal 1 Gennaio 2016, essendo il ricorso un documento nativo digitale, la procura alle liti non potrà che essere in calce.

Per i depositi avvenuti durante la Sperimentazione, le FAQ sul sito istituzionale chiariscono che si considera valida la copia per immagine estratta dalla scansione di una procura a margine. In tal caso, naturalmente, si procederà come di consueto ad attestare la conformità ai sensi dell’art. 22, co. 2 CAD.

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  • Notifica

L’art. 14 DPCM 40/2016 permette di eseguire la notifica sia con modalità tradizionali (a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale) sia a mezzo posta elettronica certificata. E’ possibile indicare la modalità di notifica indicando “PEC/Altro”.

clicca-quiNotifica PEC: è necessario allegare l’attestazione di avvenuta consegna in formato .eml o .msg. Infatti, trattandosi di ricevuta completa, il messaggio allegato conterrà l’atto notificato e la relata, permettendo così al Giudice di verificare la regolarità della notifica.

Notifica cartacea: Qualora si esegua la notifica con modalità tradizionali è possibile procedere con due modalità. In primo luogo, è possibile estrarre copia per immagine tramite la scansione di ogni relata/ricevuta e allegarle singolarmente. In alternativa, è possibile estrarre un’unica scansione dell’intero atto notificato (comprensivo di tutte le relate e di tutte le ricevute se presenti, avendo cura di estrarne una scansione leggibile) e allegarla cliccando su “Allega copia notificata”.

In entrambe tali ipotesi, è necessario attestare la conformità della copia per immagine allegata. Per vedere le due modalità di attestazione della conformità clicca qui.

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  • Contributo unificato

Nel caso in cui il contributo fosse dovuto, è necessario compilare i campi presenti nel Modulo facendo riferimento alle modalità di versamento e agli estremi identificativi del versamento.

Le modalità di pagamento del contributo unificato saranno indicato da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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Nel caso in cui il contributo unificato sia esente è necessario selezionare il motivo dell’esenzione.

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  • Firma digitale

Una volta compilato il Modulo sarà necessario apporre la firma digitale cliccando sull’apposito campo. Non è quindi possibile firmare il Modulo tramite un software di firma (es. Dike, FirmaCerta).

Il Modulo chiederà di inserire il PIN del dispositivo di firma al fine di concludere l’operazione. In questa fase, si consiglia di selezionare la voce “blocca documento dopo la firma”, per evitare che il Modulo apponga delle modifiche in seguito all’apposizione della firma digitale, comportando, in tal modo, l’invalidità della firma stessa.

-Cosa devo firmare digitalmente?

Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 40/2016 la firma digitale apposta sul Modulo si intende estesa a tutti gli atti e documenti ad esso allegati. Tuttavia, tale “estensione” rappresenta una finzione giuridica, dal momento che, a livello tecnico, nessuna firma viene apposta ai singoli documenti.

Tale circostanza porta ad alcuni problemi di conservazione, con risvolti futuri non ancora delineabili. Inoltre, la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso di ritenere l’assenza della firma digitale sul singolo atto motivo di nullità dello stesso, mancando il requisito della sottoscrizione di cui all’art. 44 c.p.a.

Per tale motivo,si consiglia di apporre la firma digitale agli atti e alle attestazioni di conformità prima della loro allegazione al modulo.

Nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, il ricorso e la procura alle liti saranno già stati previamente firmati e, pertanto, sarà sufficiente allegare i documenti informatici notificati.

La firma digitale deve essere apposta in formato Pades-BES. Sei sicuro di aver impostato correttamente Adobe Acrobat Reader DC? Consulta queste guide.

Una volta firmato il Modulo, si potrà inviare lo stesso a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nel sito della Giustizia Amministrativa. Nel prossimo articolo vedremo come effettuare l’invio del Modulo.

facebook_iconSe hai dubbi sulla compilazione del Modulo o altre domande scrivi nei commenti o sulla pagina Facebook di PAT il Blog!

7 pensieri su “Come compilare il Modulo di Deposito del Ricorso?

    1. Prima di ogni altra cosa, un GRAZIE grandissimo a Roberto Arcella per il suo impegno e professionaità a favore di tutti i Colleghi. Vorrei anch’io nel mio piccolo rendermi utile,segnalando che, per scaricare i moduli del PAT NON BISOGNA fare “doppio clik” sui link all’uopo predisposti!!!
      (Vi troverete davanti una strano modulo in lingua inglese) ma OCCORRE CLICCARE SUL TASTO DESTRO DEL MOUSE ed attivare “salva destinazione”. Altra osservazione. Secondo quanto io ho sperimentato, è possibile procedere tranquillamente a compilare e firmare il modulo anche con “Acrobat Reader XI” che gira su “Vista”, mentre non è affatto necessario usare “AcrobatReader DC” o il S.O. Windows 10. Non ho ancora capito, invece, quale tipo di PDF occorre impegare per predisporre gli atti. Vi sono infatti molti tipi di PDF. IL PDF. tecnicamente ​Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti: PDF/A-1 e PDF/A-2.
      A sua volta il PDF/A-1 si suddivide in PDF/A-1a (a=accessibilità), che aggiunge l’obbligo dell’inclusione della struttura del documento (conosciuto come “tagged”), affinché il contenuto dello stesso possa essere cercato e presentato, mentre il PDF/A-1b (b=basic) richiede solo l’obbligo della riproduzione affidabile del documento.
      In pratica il PDF/A-1b è incluso nel PDF/A-1a (che richiede di più), ma non viceversa.
      Spero che il Collega Avv. Roberto Arcella volgia fornire una parola chiarificatrice, come sempre ha fatto in questa spinosa materia. Anche per questo lo ringrazio anticipatamente, salutandolo con la massimastima.

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  1. Buonasera, una domanda tecnica, la ricevuta delle notifiche effettuate via pec devono essere asseverate prima di allegarle oppure non serve, parlo durante la compilazione di un modulo deposito ricorso.

    Grazie

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  2. Buongiorno, devo notificare un ricorso al Tar con notifica in proprio quindi cartaceo, come devo comportarmi in ordine alla sottoscrizione della procura alle liti e alla notifica? è cambiata la procedura?

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