Come inviare il Modulo di Deposito del Ricorso. Tutti gli Errori.

In un precedente articolo avevamo visto come compilare il Modulo di Deposito del Ricorso. In questa guida vedremo insieme come inviare il Modulo per il perfezionamento del Deposito.

La compilazione del Modulo di deposito è solo la fase preliminare del deposito. Infatti, il deposito vero e proprio avviene mediante l’invio del Modulo compilato con differenti modalità. La scelta di tali modalità non è sottoposta alla discrezionalità dell’avvocato che, di fatto, si troverà vincolato a dover selezionare una o l’altra modalità a seconda delle caratteristiche del deposito.

La modalità di deposito più comune avverrà tramite invio del Modulo a mezzo PEC. Con la stessa modalità si potranno inviare più moduli rappresentanti il medesimo deposito (c.d. deposito frazionato). Nei casi indicati dalle Specifiche Tecniche, sarà possibile eseguire il deposito mediante upload.

Il deposito cartaceo rimarrà in alcuni casi eccezionali, indicati dal Regolamento PAT.

1. Deposito mediante PEC (art. 7 All. A DPCM 40/2016)

paper-planes-1513032_960_720Il deposito del ModuloDepositoRicorso avviene, di norma, allegando il Modulo stesso compilato e firmato ad un messaggio di posta elettronica certificata.

Secondo l’art. 6, co. 3 All. A DPCM 40/2016, in caso di procura conferita congiuntamente a più difensori, i singoli avvocati possono comunque eseguire il deposito disgiuntamente.

La casella di posta elettronica certificata dalla quale si invia il Modulo deve corrispondere a quella inserita nel ReGIndE, nonché a quella indicata nel Modulo stesso ai fini delle comunicazioni processuali.

Per quanto riguarda, invece, l’indirizzo PEC del destinatario, bisogna fare riferimento agli indirizzi di ogni ufficio giudiziario preposti unicamente al ricevimento dei depositi PAT.

L’elenco degli indirizzi utilizzabili a tal fine è consultabile cliccando QUI.

L’invio, quindi, deve avvenire solo “da PEC a PEC” in quanto, utilizzando o inviando a indirizzi diversi da quelli suindicati, il deposito non potrebbe perfezionarsi (anzi, per il SIGA il deposito sarebbe del tutto irricevibile).

Inoltre, nella formazione del messaggio, è necessario osservare alcuni accorgimenti. In primo luogo, ad ogni messaggio PEC da inviare deve corrispondere un unico Modulo allegato. Il contenuto dell’oggetto del messaggio e del campo di testo sono, invece, liberi. Tuttavia, è preferibile indicare nell’oggetto un riferimento univoco al deposito che si sta effettuando.

  • Quando si perfeziona il deposito a mezzo PEC?

Una volta inviato il messaggio PEC contenente il Modulo da depositare, il perfezionamento del deposito non sarà istantaneo, a differenza di quanto accade nel deposito cartaceo. Infatti, il perfezionamento del deposito richiede che il deposito sia correttamente elaborato dal SIGA (il sistema informatico della Giustizia Amministrativa). A differenza di quanto accade nel processo civile telematico, il deposito di intende tempestivo al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (la prima PEC che riceverà il difensore una volta inviato il messaggio di deposito).

L’art. 4 All. 2 Norme tecniche di attuazione del c.p.a. indica che il deposito telematico è tempestivo se viene generata la ricevuta di avvenuta accettazione entro le ore 24 del giorno di scadenza. In tale ipotesi, si tratta di un perfezionamento provvisorio, idoneo a “fissare” il tempo del deposito dalla parte del depositante ai fini di evitare l’incorrere in decadenze qualora il sistema informatico elabori la richiesta successivamente allo scadere del termine suddetto.

La stessa norma, inoltre, anticipa il termine della tempestività alle ore 12.00 del giorno di scadenza per i depositi in vista di udienze pubbliche e Camere di Consiglio.

Resta salva la possibilità, per il difensore, di costituirsi in udienza nei casi di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 55 c.p.a. (naturalmente, mediante deposito cartaceo).

L’avvocato riceverà, inoltre, il messaggio di avvenuta consegna e il messaggio di avvenuta protocollazione da parte del SIGA.

Il deposito si intende perfezionato, quindi, nel momento in cui viene generato il messaggio di avvenuta protocollazione (la terza PEC ricevuta), il quale contiene:

– il numero di R.G. assegnato;

– l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il Modulo di deposito.

Qualora, invece, il deposito non si perfezioni, il terzo messaggio comunicherà il mancato deposito. In tale ipotesi, il difensore dovrà eseguire nuovamente il deposito, come richiesto dall’art. 9 co. 3 DPCM 40/2016. Tale norma, riporta un’ipotesi particolare rispetto all’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 37 c.p.a.

Infatti, secondo il Regolamento PAT “l’attività di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente“.

  • La dimensione del Modulo da inviare a mezzo PEC

Questa modalità di deposito è consentita qualora il singolo file da allegare al Modulo non superi i 10 MB. Inoltre, il limite massimo per singolo invio è di 30 MB.

2. Deposito con invii frazionati mediante PEC (art. 9, co. 5 DPCM 40/2016)

progetto-senza-titolo-1Questa modalità è utilizzabile qualora il messaggio di posta elettronica certificata da inviare ecceda la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente.

Il deposito avverrà con le medesime modalità già indicate per l’invio a mezzo PEC, ma il deposito verrà eseguito mediante l’invio di più messaggi PEC.

Si consiglia, comunque, di utilizzare l’oggetto del messaggio per segnalare che si tratta di un deposito frazionato.

Non si tratta, quindi, dell’invio di più Moduli all’interno del medesimo messaggio PEC, ma di più invii: ciascun messaggio inviato deve contenere come allegato un unico Modulo. Per tale motivo, il primo Modulo dovrà riportare un foliario contenente l’intero elenco degli atti e documenti depositandi con gli invii multipli. Una volta perfezionato il primo deposito, contenente il ricorso nella sezione “atto digitale”, il difensore potrà eseguire gli invii successivi utilizzando il Modulo di deposito Atti successivi, al fine di indicare il numero di R.G. e di fare riferimento, nel Modulo, al primo deposito.

Tale indicazione è necessaria in quanto, una volta pervenuti tutti i Moduli di deposito, la Segreteria potrà verificare la tempestività e il perfezionamento degli stessi.

Per quanto riguarda il perfezionamento del deposito, esso richiede la generazione dell’ultima ricevuta di accettazione.

I singoli messaggi devono rispettare i limiti dimensionali già indicati per l’invio con singola PEC (10MB per singolo file; 30MB limite massimo per singola PEC).

3. Deposito mediante upload (art. 6 co. 8 DPCM 40/2016 e art. 8 all. A DPCM 40/2016)

upload-1118929_960_720Per “upload” si intende il caricamento del Modulo di deposito direttamente all’interno del sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Tale modalità, particolarmente intuitiva, è del tutto simile all’operazione che eseguiamo su un social network per caricare una foto.

Il deposito mediante upload è utilizzabile dall’avvocato in due distinte ipotesi, entrambe indicate dal Regolamento PAT. Si tratta, quindi, di una modalità eccezionale, percorribile solo in alternativa all’invio a mezzo PEC. L’upload resta, comunque, una peculiarità del processo amministrativo telematico in quanto il processo civile telematico non contempla tale modalità.

La funzione upload è selezionabile solo all’interno del Portale dell’Avvocato (area privata del sito della Giustizia Amministrativa, accessibile mediante autenticazione).

Prima di cliccare su “Deposito telematico” è necessario accertarsi che sia selezionata la sede corretta nella quale si vuole effettuare il deposito tramite upload.

In caso contrario, nella sezione “Strumenti” bisognerà selezionare la voce “Cambio sede” per indicare quale sia l’ufficio giudiziario nel quale effettuare il deposito.

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Una volta all’interno di “Deposito telematico” l’avvocato selezionerà quale sia la ragione dell’utilizzo della modalità upload. Infatti, come già indicato, tale funzione è “vincolata” in quanto il difensore non può sceglierla secondo la propria discrezionalità.

upload screen.JPG

Una volta selezionato il motivo dell’upload, l’avvocato indicherà l’identificativo della PEC ricevuta dal SIGA attestante l’errore di mancato deposito.

Per quanto riguarda il file da allegare, sarà necessario caricare il Modulo previamente compilato e firmato e non il singolo atto e documento.

Il caricamento del Modulo deve avvenire entro 45 minuti, termine massimo per singola sessione di caricamento: il tempo del caricamento dipende dalla velocità di connessione del mittente.

  • Ragioni tecniche (selezionare “Errore su invio PEC”)

L’upload sarà utilizzabile anche qualora il deposito tradizionale non risulti possibile per “comprovate ragioni tecniche”.

L’avvocato dovrà provare tale circostanza mediante l’indicazione del messaggio di mancato deposito ricevuto dal SIGA (Errore E000 Errore tecnico).

  • Particolare dimensione del documento (selezionare “la dimensione del file è troppo grande per invio a mezzo PEC”)

L’upload si impone come la modalità da utilizzare qualora il singolo atto o documento superi la dimensione di 10 MB. In ogni caso, il decreto n. 154 del 23 dicembre 2016 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha indicato che il limite per il singolo file allegato è di 30 MB mentre la dimensione massima del Deposito a mezzo upload è di 50 MB.

  • Quando si perfeziona il deposito a mezzo upload?

Ai fini del rispetto dei termini processuali il deposito tramite upload si intende effettuato nel momento in cui il SIGA ha registrato l’invio. Infatti, una volta effettuato il caricamento, il SIGA genera immediatamente un messaggio di ricezione, recante la data e l’ora del deposito. Ai fini della tempestività del deposito, quindi, il messaggio di ricezione dovrà essere generato entro le ore 24 del giorno di scadenza o entro le ore 12 nei casi previsti dalla legge.

Successivamente, la Segreteria avviserà il difensore del perfezionamento del deposito eseguito mediante upload con l’invio di un messaggio di deposito (con il quale comunicherà, altresì, il numero di R.G.).

4. Deposito frazionato mediante upload (art. 8 co. 10 All. A DPCM 40/2016)

L’art. 8 co. 10 All. A DPCM 40/2016 consente all’avvocato di eseguire un deposito frazionato qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzo upload. In tal caso, se il deposita ecceda comunque i limiti dimensionali consentiti, successivamente al primo upload sarà possibile effettuare più invii a mezzo PEC con le modalità indicate nel punto 2.

Qualora gli invii a mezzo PEC non siano consentiti dalla dimensione dei file allegati, sarà possibile eseguire un deposito multiplo di tanti upload quanti sono i Moduli da depositare.

5. Deposito cartaceo per atti o documenti eccedenti le dimensioni supportate dal deposito upload (decreto n. 154 del 23 dicembre 2016)

Il decreto n. 154 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha indicato un’ulteriore ipotesi di deposito, al fine di indicare una norma di chiusura per i depositi eccedenti i limiti dimensionali previsti dal decreto.

Infatti, qualora il deposito telematico non sia consentito da nessuna delle modalità suindicate, in quanto i singoli file superino i 30 MB e non siano frazionabili “possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche“.

Il Regolamento non contempla tale ipotesi e, pertanto, si intende che il decreto suggerisca l’utilizzo di un dispositivo informatico. In tale ipotesi, si porrebbe, tuttavia, la necessità di caricare su tale supporto un atto o un documento singolarmente e non allegato al Modulo di deposito, come invece richiesto dal DPCM 40/2016.

Infine, il medesimo decreto ricorda che in casi eccezionali il difensore può essere autorizzato a depositare con modalità cartacee.

Quali sono gli errori che comportano il mancato deposito?

cross-mark-304374_960_720Nei casi in cui il depositi non si perfezioni, il SIGA invierà all’avvocato mittente un messaggio di mancato deposito. Tale messaggio segnalerà la tipologia di errore che ha determinato il mancato perfezionamento, consentendo all’avvocato di ripetere correttamente la procedura (nel caso, a mezzo upload).

Ecco l’elenco delle tipologie di errore con i relativi codici identificativi:

  • E000 Errore tecnico. Riprovare l’invio; se il problema persiste, contattare l’assistenza.
  • E001 Il modulo di deposito non è stato allegato al messaggio PEC.
  • E002 Nello stesso messaggio PEC è stato allegato più di un modulo di deposito.
  • E003 La firma digitale sul modulo di deposito non è valida.

In questo caso verifica qui.

  • E004 Il Modulo di deposito è stato inviato a una Sede diversa da quella indicata nel modulo.
  • E005 La casella PEC del mittente non esiste nei Pubblici Elenchi (ReGIndE).
  • E006 La parte indicata non è difesa dall’avvocato.
  • E007 La casella PEC del mittente corrisponde a un avvocato non presente nel ricorso.
  • E008 La casella PEC del mittente corrisponde a un domiciliatario non identificato. Accreditarsi presso la Segreteria della Sede.
  • E009 Il ricorso indicato non esiste.
  • E010 Il deposito telematico degli atti è possibile solo se il ricorso introduttivo è stato depositato in via telematica.
  • E011 Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo.
  • E012 Errore nella lettura delle parti dal foglio Excel. Controllare di aver inserito in modo corretto cognome, nome e codice fiscale.
  • E013 Il modulo di deposito utilizzato non è più valido, scaricare la versione aggiornata dal sito istituzionale http://www.giustizia-amministrativa.it
  • E014 Errore durante la convalida della firma.

Se ritieni che questo articolo ti abbia aiutato ad approfondire le tue competenze sul PAT, se hai ancora dei dubbi o se vuoi approfondire qualche tema…. scrivimi!

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38 pensieri su “Come inviare il Modulo di Deposito del Ricorso. Tutti gli Errori.

  1. Buonasera Elia e buon anno, vorrei avere un chiarimento in merito al punto G del decreto di cui sotto…(22 dicembre 2016)
    g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti”
    Come è fattibile quanto di cui sopra su depositi già effettuati?
    Grazie mille

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    1. Tanti auguri di buon anno anche a Te! Per i depositi già effettuati non è possibile creare un collegamento ipertestuale. I link possono essere creati solo nella fase di redazione dell’atto. Il decreto suggerisce una tecnica redazionale utile a richiamare con un clic i documenti allegati. A dire il vero, non ho ancora potuto verificare se nel PAT funzioni correttamente!

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  2. Buonasera Elia tre domande:
    La rimessione dei termini è consentita quando ho ricevuto una terza pec di mancato deposito con specifico codice errore tecnico ?Il codice di errore mancato deposito 009 nella fattispecie si riferisce a cosa?come devo gestire una procedura di appello nel modulo deposito ricorso? grazie mille

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    1. L’errore 009 si riferisce al caso in cui “il ricorso indicato non esiste”. Per depositare il ricorso in appello è necessario utilizzare il ModuloDepositoRicorso indicando come sede “consiglio di stato”: in tal modo nella sezione “ricorso” sarà possibile selezionare la tipologia di appello. Per il resto, la compilazione del modulo segue le stesse regole del primo grado. Per quanto riguarda la rimessione in termini, la tipologia errore 009 non riguarda un errore “tecnico” ma un errore di chi compila il modulo (ad es. utilizzo del ModuloDepositoAtto indicando un numero di RG non esistente). L’errore tecnico si riferisce, invece, al codice errore 000. Ai fini della rimessione in termini bisogna dimostrare che il messaggio di accettazione (la prima pec ricevuta) è stato generato tempestivamente, cioè entro le ore 24 del giorno di scadenza. Tuttavia, le specifiche tecniche permettono il rinnovo del deposito a mezzo PEC o a mezzo upload, rispettivamente, in caso di mancata generazione del messaggio di consegna o di ricevimento del messaggio di errore a causa di un errore tecnico non imputabile al difensore ma al SIGA. In questa fase “transitoria” in cui gli avvocati stanno imparando ad utilizzare il nuovo sistema, sarebbe tuttavia auspicabile chiedere l’applicazione dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. in quanto, sebbene le norme che riguardano il deposito telematico siano conosciute, la loro applicazione pratica potrebbe portare a dei problemi per i primi depositi. In questo caso, tuttavia, la concessione della rimessione in termini dipende dalla giurisprudenza del Collegio.

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  3. Buongiorno, come mai si deve usare Acrobat DC e non semmai la versione 11…tale necessità è anche citata nelle regole tecniche del PAT a livello tecnico/legislativo? Grazie infinite
    E.G

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  4. Solo per ringraziare dell’ottimo lavoro e per segnalare l’inversione dell’intestazione delle due ipotesi nelle quali e’ consentito l’upload:
    “3. Deposito mediante upload (art. 6 co. 8 DPCM 40/2016 e art. 8 all. A DPCM 40/2016)
    […]

    – Ragioni tecniche (selezionare “Errore su invio PEC”)
    L’upload si impone come la modalità da utilizzare qualora il singolo atto o documento superi la dimensione di 10 MB. In ogni caso, il decreto n. 154 del 23 dicembre 2016 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha indicato che il limite per il singolo file allegato è di 30 MB mentre la dimensione massima del Deposito a mezzo upload è di 50 MB.

    – Particolare dimensione del documento (selezionare “la dimensione del file è troppo grande per invio a mezzo PEC”)
    L’upload sarà utilizzabile anche qualora il deposito tradizionale non risulti possibile per “comprovate ragioni tecniche”.
    L’avvocato dovrà provare tale circostanza mediante l’indicazione del messaggio di mancato deposito ricevuto dal SIGA (Errore E000 Errore tecnico).”
    -R-

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  5. una domanda…..
    ma con l’invio del modulo di deposito vanno anche allegati tutti gli atti e documenti indicati nel modulo stesso, o questo passaggio di invio degli atti e dei documenti va fatta in un secondo momento. non riesco proprio a capirlo questo passaggio.
    grazie

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    1. Quando compila il modulo, gli atti e i documenti vanno allegati allo stesso (es. nella tendina dove è necessario indicare, ad esempio, “ricorso ordinario” è possibile allegare il ricorso cliccando sul tasto “aggiungi”). Il modulo contiene tutti gli atti e documenti ad esso riferibili (ad. es. ricorso, prova di notifica, procura, documenti, istanza di fissazione dell’udienza, attestazione di conformità…)

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  6. Buonsaera ho un dubbio sulla domiciliazione; visto la modifica dell’articolo 25, è possibile iscrivere un ricorso in un tar di un’altra regione e domiciliarsi presso il proprio studio? Si può ritenere superata la domiciliazione presso la segreteria tar o bisogna aspettare il 1 gennaio 2018? Grazie come sempre per il vostro prezioso aiuto

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    1. A mio parere il domicilio digitale é già operativo, tuttavia nella prassi i TAR applicano la domiciliazione in segreteria per gli avvocati fuori foro laddove non sia indicato il domiciliatario. Ciò verrà applicato fino al 2018

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  7. Buonasera, apprezzo moltissimo la guida ed il blog, volevo chiedere una cosa circa la sentenza da allegare in un appello al consiglio di stato. Per depositare una sentenza del Tar è sufficiente scaricarla dal sito giustizia amministrativa ed asseverare ai sensi dell’art. 22 cad? L’atto tuttavia che trovo è in formato pagina web e non pdf quindi non capisco cosa autenticare.

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    1. Buonasera, la sentenza la deve estrarre dal fascicolo informatico non dall’area pubblica del motore di ricerca. Può scaricare il duplicato (visualizza firmato) senza apporvi alcuna attestazione oppure la copia informatica (l’attestazione sarà ai sensi dell’articolo. 136 co 2ter CPA). Guardi l’ebook sulle attestazioni che ho inserito nel blog!

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  8. Buonasera,
    “L’anno del ricorso deve essere di 4 cifre e superiore al 2016” è questo l’errore. Ma il mio ricorso è del 2016, ed ha come rg xxxx/2016. Tuttavia il Tar mi ha chiesto di integrare “il materiale informatico mancante”, dopo che ho depositato i motivi aggiunti (sempre in via cartacea); come fare per firmare correttamente il modulo?
    Grazie mille!

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    1. Il deposito telematico con modalità PAT (con i nuovi moduli) riguarda solo i ricorsi successivi al 1/01/2017. Per le cause anteriori si applica la disciplina precedente: deposito cartaceo seguito dall’invio a mezzo PEC della copia informatica mediante il “vecchio” modulo deposito pec.

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  9. Buonasera. Dovendo ottemperare ad un’ordinanza TAR di produzione documenti in un ricorso del 2017 in cui il mio Ente – resistente – non è ancora costituito, ho utilizzato la procedura PATcon invio del modulo deposito atti tramite PEC. Tuttavia ho ricevuto un messaggio di mancato deposito, motivato con il cod. E011 “Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo”.
    …Ma ciò è ovvio, visto che non siamo costituiti (forse lo faremo per l’udienza “di merito” se ne ricorreranno i presupposti, mentre per la fase cautelare abbiamo deciso di non costituirci).
    Come ottempero all’ordinanza? Per forza con deposito cartaceo?

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  10. Chiedo venia, ho un problema nella compilazione del modulo per l’iscrizione di un ricorso, mi compare una avviso di errore alla riga 8014. Qualcuno può aiutarmi a comprendere?

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  11. Buonasera
    Il Tar continua a respingere il deposito dicendo che manca l’allegato informatico. Vorrei sapere quindi quale altro documento devo allegare oltre al modulo.
    Grazie

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  12. Buonasera Elia, ho provato ad inviare una memoria di costituzione ma la stessa mi viene rifiutata con menzione dell’errore n. E011. Non capisco cosa posso aver sbagliato, dato che ho avuto cura di caricare nel modulo la procura con relativa attestazione di conformità. La ringrazio per ogni suggerimento che vorrà darmi. Buona serata

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  13. Elia ho iscritto un ricorso il 12 dicembre 2019 ed il sistema di ha dato il numero del ricorso. Il 13 PAT mi scrive
    -ricorso inviato è privo di firma digitale
    -la procura e la notifica sono prive di asseverazione e di firma digitale.
    Cosa debbo fare per ovviare all’inconveniente? Posso adoperare un nuovo modulo con la eliminazione dei vizi? Ma non basta il deposito della copia cartacea del ricorso dove sono tutti gli originali?.
    La ringrazio anticipatamente.
    Michele Guidi

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    1. Buonasera, la segreteria chiede di regolarizzare il deposito. Può inviare ricorso sottoscritto con firma digitale e scansione della procura e di prova di notifica con attestazione di conformità utilizzando il modulo di deposito atto, nel medesimo RG. Lascio link con breve guida alle attestazioni https://processoamministrativotelematico.wordpress.com/2016/10/11/come-attestare-la-conformita-degli-atti-nel-nuovo-modulodepositoricorso/

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  14. Buongiorno, ho inviato il modulo, la istanza di fissazione udienza, e come allegati una precedente istanza di prelievo. Tutto ciò perchè è stato notificato avviso di prescrizione ultraquinquennale (nonostante l’istanza di prelievo). Mi viene respinto dicendo che manca il modulo.
    Ho rinviato tutto, ma ancora dice che manca il modulo. Come fare?

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  15. Buongiorno,
    per un errore di sistema non riesco ad inserire la firma sul modulo recante nome e cognome poiché mi prende solamente quella con il codice fiscale.
    Va bene ugualmente?
    Grazie infinite

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    1. La firma digitale non è la rappresentazione grafica con nome e cognome ma dei dati che vengono inseriti all’interno del file per essere letti da dispositivo automatico. Anche se nel campo firma non viene visualizzato il nome, se la firma digitale è corretta, non ci dovrebbero essere problemi.

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  16. Buonasera, ho ricevuto il messaggio di mancato deposito di un ricorso per errore E005 in quanto l’indirizzo del mittente, cioè il mio, non è presente su reginde, quando invece da controllo appena effettuato risulta esserci.
    Come devo comportarmi? Il termine per il deposito scade purtroppo giovedì 3.
    Grazie molte in anticipo.
    Danilo

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