Il potere di autentica dell’avvocato: si applica ai ricorsi cartacei?

Il DL 168/2016 ha modificato l’art. 136 c.p.a. introducendo il potere di autentica dell’avvocato amministrativista.

Grazie a tale disposizione, l’avvocato non solo può attestare la conformità delle copie per immagine (le scansioni) ai fini del deposito, ma può altresì estrarre dal fascicolo informatico le copie informatiche degli atti e provvedimenti presenti, potendone attestare la conformità all’originale senza dover pagare i diritti di copia.

Tuttavia, è rimasto invariato l’art. 16 DPCM 40/2016, che indica la procedura per richiedere alla segreteria degli uffici giudiziari le copie informatiche e i duplicati informatici dietro pagamento dei diritti di copia.

E’ necessario, pertanto, comprendere come coordinare le due disposizioni, al fine di individuare l’ambito di applicazione residuale dell’art. 16 DPCM 40/2016 alla luce dell’introduzione del potere di autentica.

Tale confronto, tuttavia, porta a una brutta sorpresa per gli avvocati: l’ambito applicativo dell’art. 16 DPCM 40/2016 appare tutt’altro che residuale e l’effettività del potere di autentica sarà garantita solo alla fine di un periodo di transizione.

Infatti, per quanto riguarda gli atti, è certamente fondato il potere di autentica per tutti gli atti inseriti nei fascicoli informatici con modalità PAT dal 1 gennaio 2017.

Problematico, invece, capire se il potere di autentica si estenda ai vecchi ricorsi cartacei.

La previgente formulazione dell’art. 136 c.p.a. imponeva ai difensori costituiti di inviare la “copia in via informatica” di tutti gli atti depositati con modalità cartacea e, ove possibile, dei documenti.

Tale obbligo permane per tutto il 2017 in caso di depositi cartacei facenti riferimento ai giudizi pendenti al 31 dicembre 2016 (sulla base del c.d. doppio binario).

Si tratta di copie per immagine ottenute dalla scansione dell’atto cartaceo depositato presso l’ufficio giudiziario la cui conformità, tuttavia, spesso non viene correttamente attestata dal difensore al momento dell’invio a mezzo PEC.

Si tratta, pertanto, di mere copie di cortesia prive di efficacia giuridica, come pure affermato recentemente dalla giurisprudenza.

Il TAR Lazio, infatti, con sentenza n. 5433 del 9 maggio 2016 ha chiarito che gli atti e provvedimenti “scaricati” dal Portale dell’Avvocato non hanno alcun valore legale.

Inoltre, anche il termine “fascicolo informatico”, con riferimento ai vecchi ricorsi cartacei, è solo atecnico, atteso che lo stesso era utilizzato solo per descrivere la funzione “Visualizza” del Portale dell’avvocato. Il potere di autentica dell’avvocato, infatti, è limitato all’estrazione di quanto contenuto nel fascicolo informatico, non esistente ad oggi per i ricorsi ante-PAT.

Per quanto riguarda i provvedimenti, invece, dal 18 luglio 2016 tutti i giudici hanno l’obbligo di firmare digitalmente i medesimi.

I duplicati informatici dei provvedimenti sono estraibili dal difensore direttamente dal Portale dell’avvocato mediante la funzione “Visualizza Firmato”.

All’avvocato che voglia ottenere una copia conforme di quanto depositato cartaceamente, non resterà che richiedere alla segreteria di procedere alla scansione di quanto presente nel fascicolo cartaceo e di attestarne la conformità, corrispondendo i diritti di copia.

Si auspica comunque un chiarimento da parte del Segretariato della Giustizia Amministrativa al fine di individuare il corretto ambito applicativo del potere di autentica dell’avvocato.

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Ascolta questo intervento nella puntata

di #Svegliatiavvocatura del 18
Gennaio 2016!

2 pensieri su “Il potere di autentica dell’avvocato: si applica ai ricorsi cartacei?

  1. Gentile collega, ricorro nuovamente ai tuoi preziosi suggerimenti.
    In caso di costituzione al Consiglio di Stato, dovendo depositare copia della sentenza del TAR appellata è corretto procedere come segue?
    – Accedere al “portale dell’avvocato”, aprire tramite “visualizza firmato” il file .pdf della sentenza firmato digitalmente dal TAR, e salvarlo;
    – Allegare tale file pdf al ModuloDepositoRicorso tra i “documenti” (in quanto la voce del modulo relativa all’indicazione della sentenza appellata non prevede la possibilità di allegare alcunché).
    È sufficiente la mera allegazione o deve essere attestata qualche conformità/apposta la firma digitale dall’avvocato (non credo, essendo il provvedimento firmato dal giudice)?
    Tale adempimento è sufficiente ai fini del deposito di copia della sentenza appellata previsto dal c.p.a. (immagino di sì)?
    Aggiungo che il file, nella versione da me scaricata, contiene in alto la dizione “almeno una firma presenta problemi”, ma credo che ciò non costituisca – perdona il gioco di parole – un problema (mi pare che qualcosa di analogo si verifichi nel PCT per i duplicati informatici dei provvedimenti giudiziali).
    Chiedo, perché ho sentito varie ipotesi e non riesco a parlare con la segreteria del CdS: ad esempio un collega mi ha detto di aver chiesto al TAR copia autentica della sentenza cartacea, di averla scansionata e di avere allegato il file della scansione, con attestazione di conformità, al ModuloDepositoRicorso. È una procedura corretta?
    Un ultimo quesito: il CdS chiederà anche una copia cartacea della sentenza? Se sì, basta una copia semplice?
    Grazie ancora.

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