Come compilare il Modulo di deposito Atti e Documenti

In un precedente articolo avevamo visto come compilare il Modulo di Deposito del Ricorso. In questa guida vedremo, invece, come depositare gli atti e i documenti successivi.

Il ModuloDepositoAtto attuale è la versione 2.02, scaricabile da questo link. Il Modulo può essere salvato con alcune parti precedentemente salvate (es. “Sede”, “Ricorso” ecc.) ma si consiglia di controllare sempre di utilizzare una versione aggiornata del Modulo.

Qualora fosse necessario depositare più atti o documenti con dati simili (es. deposito di memoria di replica depositati successivamente al deposito della memoria e dei documenti) è possibile utilizzare un modulo compilato come base per rendere più veloce la compilazione. Una volta firmato, tuttavia, il Modulo diventa immodificabile.

Il ModuloDepositoAtto deve essere compilato in modo sequenziale dall’alto verso il basso, in quanto si tratta di un modulo dinamico. Qualora fosse necessario correggere un campo, è necessario cliccare su X per chiudere il campo e quindi crearne uno nuovo utilizzando il tasto AGGIUNGI. In senso contrario, la modifica potrebbe non essere registrata (es. nel campo “notifica” non sarebbe possibile selezionare la parte con il nome corretto).

La dimensione del Modulo compilato, comprensivo di firma digitale, non deve superare i 30 MB (in caso di invio a mezzo PEC) o 50 MB (in caso di upload).

Per controllare i differenti limiti dimensionali dei Moduli e dei files da allegare clicca qui.

Quando deve essere utilizzato il ModuloDepositoAtto:

  1. Deposito dei Documenti
  2. Deposito di Memorie
  3. Deposito di Istanze
  4. Deposito Frazionato.

Ecco come compilare le singole sezioni del Modulo di deposito degli atti successivi.

  • Sede

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Per indicare la Sede è necessario cliccare per aprire la tendina e selezionare il Giudice nella Sede competente.

  • Ricorso

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E’ necessario selezionare il numero di ruolo per consentire al SIGA di inserire l’atto depositato all’interno del fascicolo informatico corretto. Il numero corretto di RG è consultabile direttamente dal difensore accedendo al proprio fascicolo informatico, tramite la funzione “Portale dell’Avvocato” del sito web istituzionale.

  • Atti di causa/Documenti

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Il difensore dovrà selezionare la voce “Atti di causa” o “Documenti di causa” per indicare per quale tipo di attività si avvale del Modulo di deposito.

  • Atti

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Tra gli atti che vanno depositati con il modulo di deposito degli atti si segnala l’atto di motivi aggiunti, il ricorso incidentale, la memoria, la memoria di replica e la memoria di costituzione.

A seconda della tipologia dell’atto selezionata, il modulo si modificherà per consentire l’inserimento dei dati necessari a quella specifica tipologia di deposito.

Per le voci Ricorrente/Comunicazioni/Procura alle liti o altro, si rinvia integralmente a quanto già trattato per la compilazione del Modulo di deposito del Ricorso.

Clicca qui per leggere quando l’atto di motivi aggiunti va depositato con modalità cartacea e quando con modalità digitale.

Nella sezione “Atto digitale” è necessario caricare il documento informatico nativo digitale dell’atto: si tratta dell’originale del ricorso, ottenuto da un programma di videoscrittura (es. Trasformare un documento word con “Salva con nome” in PDF).

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L’atto, prima di essere allegato al Modulo dovrà essere sottoscritto con firma digitale PAdES.

La Giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulle conseguenze processuali della mancanza di firma digitale sul singolo atto.

Un primo orientamento, il più noto, considera l’atto privo di firma digitale come nullo. Un secondo orientamento, più attento alle regole tecniche del PAT, ha invece valorizzato l’art. 6 co. 5 All. A. DPCM 40/2016, per il quale la firma digitale apposta al Modulo si intende estesa agli atti ad esso allegati (TAR Lazio, Sez. II Bis, ord. 08/03/2017, n. 3231; TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, ord. 15/03/2017, n. 209).

  • Documenti5

La sezione dei documenti verrà utilizzata per il deposito della notifica, dei documenti o della ricevuta di notifica. Nella sezione che normalmente viene utilizzata per il deposito dell’atto, dovrà essere inserito il Foliario, ovvero l’elenco dei documenti che si intende depositare.

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Nella sezione “Elenco documenti” sarà possibile inserire singolarmente tutti i documenti da produrre. In primo luogo, il difensore dovrà utilizzare il tasto “Aggiungi” per creare tante stringhe quanti sono i documenti.

A differenza della precedente versione, il Modulo non inserisce in automatico il numero cronologico del documento, consentendo così all’avvocato di intervenire manualmente sulla numerazione degli atti e documenti che si intende produrre.

Si consiglia di inserire una descrizione del documento efficace e sintetica, funzionale alla sua immediata individuazione all’interno del fascicolo informatico (ad es. anziché “ord. prot. n. 15426/17 del 27/03/2017 SUE Comune di….” meglio un più sintetico “ordinanza di demolizione del…”).

E’ necessario allegare ogni singolo documento nella sezione corrispondente alla sua descrizione. Pertanto, in caso di documenti formati su supporto cartaceo, sarà necessario eseguire tante scansioni quanti sono i documenti da allegare.

Bisogna comunque considerare il fatto che il DPCM 40/2016 dispone una preferenza per il documento informatico nativo digitale. Infatti, il comma 5 dell’art. 12 All. A, DPCM 40/2016 dispone che il deposito di documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei (scansione) è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.

check-mark-1292787_960_720Tale preferenza deve essere letta alla luce dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo per tutte le P.A. di emettere i propri provvedimenti e gestire i propri documenti con modalità esclusivamente digitali, come disposto dal DPCM 13 Novembre 2014.

I formati ammessi dall’art. 12 dell’All. A, DPCM 40/2016 sono:

– PDF ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale;

– TXT;

-XML;

-JPG, JPEG, GIF, TIF; TIFF (Immagini);

-.msg, .eml (estensioni dei messaggi di posta elettronica, MA contenenti file in formati ammessi;

-.zip, .rar (formati compressi).

La dimensione di ogni atto o documento allegato al Modulo non può superare i 10 MB.

doc attest

progetto-senza-titolo-1Una volta depositato il Modulo, sarà possibile notare che nel Portale dell’Avvocato, all’interno del Dettaglio fascicolo, i documenti saranno caricati nell’ordine con il quale sono stati allegati al ModuloDepositoAtto.

  • NOTIFICA

L’art. 14 DPCM 40/2016 permette di eseguire la notifica sia con modalità tradizionali (a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale) sia a mezzo posta elettronica certificata. E’ possibile indicare la modalità di notifica indicando “PEC/Altro”.

clicca-qui– Notifica PEC: è necessario allegare l’attestazione di avvenuta consegna in formato .eml o .msg. Infatti, trattandosi di ricevuta completa, il messaggio allegato conterrà l’atto notificato e la relata, permettendo così al Giudice di verificare la regolarità della notifica.

–Notifica cartacea: Qualora si esegua la notifica con modalità tradizionali è possibile estrarre copia per immagine tramite la scansione di ogni relata/ricevuta e allegarle singolarmente.

E’ necessario, inoltre, attestare la conformità della copia per immagine allegata. Per vedere le due modalità di attestazione della conformità clicca qui.

  • CONTRIBUTO UNIFICATO

Nel caso in cui il contributo fosse dovuto, è necessario compilare i campi presenti nel Modulo facendo riferimento alle modalità di versamento e agli estremi identificativi del versamento.

Le modalità di pagamento del contributo unificato saranno indicato da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

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Nel caso in cui il contributo unificato sia esente è necessario selezionare il motivo dell’esenzione.

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  • FIRMA DIGITALE

Una volta compilato il Modulo sarà necessario apporre la firma digitale cliccando sull’apposito campo. Non è quindi possibile firmare il Modulo tramite un software di firma (es. Dike, FirmaCerta).

Il Modulo chiederà di inserire il PIN del dispositivo di firma al fine di concludere l’operazione. In questa fase, si consiglia di selezionare la voce “blocca documento dopo la firma”, per evitare che il Modulo apponga delle modifiche in seguito all’apposizione della firma digitale, comportando, in tal modo, l’invalidità della firma stessa.

-Cosa devo firmare digitalmente?

Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 40/2016 la firma digitale apposta sul Modulo si intende estesa a tutti gli atti e documenti ad esso allegati. Tuttavia, tale “estensione” rappresenta una finzione giuridica, dal momento che, a livello tecnico, nessuna firma viene apposta ai singoli documenti.

Tale circostanza porta ad alcuni problemi di conservazione, con risvolti futuri non ancora delineabili. Per tale motivo,si consiglia di apporre la firma digitale agli atti e alle attestazioni di conformità prima della loro allegazione al modulo. Inoltre, è necessario sottolineare che parte della giurisprudenza ritiene che la mancanza di firma digitale dell’atto ne comporti la nullità.

La firma digitale deve essere apposta in formato Pades-BES. Sei sicuro di aver impostato correttamente Adobe Acrobat Reader DC? Consulta queste guide.

Una volta firmato il Modulo, si potrà inviare lo stesso a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nel sito della Giustizia Amministrativa.

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3 pensieri su “Come compilare il Modulo di deposito Atti e Documenti

  1. Buongiorno, L’atto di ricorso (quello in PDF nativo) se è stato firmato digitalmente successivamente alla notifica, sarebbe opportuno attestarne la conformità all’atto notificato (ex art. 22, comma 1 CAD)?o non serve? Grazie mille del feedback

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