La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato l’obbligo di deposito della copia cartacea del deposito telematico fino al 1 Gennaio 2019.
L’articolo 1 comma 1150 ha infatti modificato il quarto comma dell’art. 7 della Legge 197/2016, che aveva introdotto l’obbligo,per il difensore, di depositare almeno una copia cartacea di quanto depositato per via telematica.
L’obbligo si limita al deposito di una copia degli atti e non si estende anche al deposito dei documenti (sebbene non siano mancate richieste in tal senso durante il 2017).
Grazie Avv. Elia
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X il Vs. importante e primo Blog sul p.a.t. e x gli art. pubblicati di utilità
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mentre leggevo il nuovo C.A D. ho notato:
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” … Le disposizioni del presente Codice (ossia il C.A.D.) si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico … ”
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questo dovrebbe confermare la natura “speciale” delle norme sul processo telematico ?
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Buona Domenica a Tutti
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Fondi 14/01/18
francesco fusco
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