Il ricorso notificato via PEC è inesistente

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 189 del 20 Gennaio 2016, ha dichiarato che attualmente la PEC non è una forma utilizzabile per notificare il ricorso nel rispetto dei termini di decadenza.

Di conseguenza, il ricorso notificato a mezzo PEC va considerato inesistente. Infatti, sebbene l’articolo 1 della L. 53/1994 (Legge sulle notifiche in proprio) preveda la facoltà per l’avvocato di effettuare notificazioni degli atti in materia amministrativa, l’art. 16 quater, co. 3 bis D.L. 179/2012 dispone espressamente la non applicabilità delle Regole tecniche del PCT al Processo Amministrativo Telematico (PAT).

Tale previsione ha convinto il Consiglio di Stato a ritenere che, fintanto non vengano emanate le apposite regole tecniche del PAT, il Giudice amministrativo “non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l’ordinaria applicabilità di una forma di notifica allo stato ancora non tipizzata“. Di conseguenza, non potendo qualificare la notificazione a mezzo PEC quale tipico atto di notificazione, la successiva costituzione in giudizio del destinatario non è idonea a sanarne l’inesistenza.

La decisione del Consiglio di Stato non può che sorprendere, viste le numerose pronunce di segno opposto che, nel corso del 2015, avevano stabilito che il ricorso poteva essere notificato tramite PEC.

Nel corso del 2014 e del 2015, i TAR si erano divisi in due opposti orientamenti nel ritenere ammissibile (TAR Lazio, Sez. III, n. 11808/2014; TAR Calabria, Sez. II, n. 183/2015) o meno (TAR Veneto, Sez. III, n. 369/2015) la notificazione a mezzo PEC in materia amministrativa. Il Consiglio di Stato nel corso del 2015 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2682/2015; Cons. Stato, Sez. III, n. 4270/2015; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4862/2015), a più riprese aveva ritenuto ammissibile la notificazione a mezzo PEC, anche in assenza dell’autorizzazione presidenziale richiamata dall’art. 52, co. 2 D.L.gs. 104/2010.

La notifica a mezzo PEC va perciò annoverata tra le “forme speciali di notificazione” di cui all’art. 52 D.Lgs. 104/2010.

Cons. Stato, Sez. III sent. 20/01/2016, n. 189

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